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Istituto Comprensivo Randi di Ravenna (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RANDI"
Via Marconi, 9/15 - 48124 Ravenna (RA) - Tel. 0544 405525
E-mail: RAIC82600Q@istruzione.it - PEC: RAIC82600Q@pec.istruzione.it
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Obbligo di istruzione: norme, controlli, sanzioni

 

L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

 

1. IL QUADRO NORMATIVO

Ai sensi della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende:

-  gli 8 anni del primo ciclo di istruzione (5 di scuola primaria e 3 di scuola secondaria di primo grado);

- i primi 2 anni del secondo ciclo di istruzione, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) regionale.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003, per tutti isi applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età .

L'istruzione obbligatoria può essere realizzata:

- nelle scuole statali e nelle scuole paritarie (Legge n. 62 del 2000), che costituiscono il sistema pubblico di istruzione;

- nelle scuole non paritarie (Legge n. 27 del 2006) o attraverso l'istruzione familiare (in questi due casi, però, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione deve sottostare ad una serie di condizioni, quali l'effettuazione di esami di idoneità).

I genitori delle alunne e degli alunni, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori, mentre alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti le alunne e gli alunni.

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite (Decreto Ministeriale n. 139 del 2007).

 

2. PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO E SANZIONI

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/2023 di conversione del decreto legge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Tra le misure che riguardano la scuola, assume particolare rilievo l’articolo 12, con il quale vengono introdotte diverse novità:

 

1) Si ridefiniscono i compiti dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione: è stato riformulato l’art. 114 del D.lgs. n. 297/1994 (“Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”):

MANCATA ISCRIZIONE:
1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione  digitale, di cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il  predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo  medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. 
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi  fini  di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, regolarmente  iscritti  presso  le proprie istituzioni scolastiche.(...)
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione  di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  se  la persona  responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti  gravi, la mancata  iscrizione  del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione  o  non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

MANCATA FREQUENZA:
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 
5. (...) Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

 

2) Si dispone un inasprimento delle pene verso i genitori (o chi eserciti la responsabilità genitoriale) inadempienti rispetto all’obbligo di istruzione: è stato introdotto nel Codice Penale l’art. 570-ter ("Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori"):

MANCATA ISCRIZIONE:
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o  non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni.

MANCATA FREQUENZA:
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
 

 

 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

  • legge n. 53 del 28 marzo 2003
  • Legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • legge n. 159/2023 di conversione del decreto legge 123/2023, "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"
  • art. 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.;
  •  art. 570-ter Codice Penale

Permalink: Obbligo di istruzione: norme, controlli, sanzioniData di pubblicazione: 09/02/2024
Tag: Obbligo di istruzione: norme, controlli, sanzioniData ultima modifica: 23/02/2024 12:56:21
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