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Istituto Comprensivo Randi di Ravenna (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RANDI"
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Assicurazione scolastica

 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA

 
1. L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL

 

Il testo unico approvato con il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce i requisiti in presenza dei quali opera l’assicurazione obbligatoria e gratuita presso INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Le caratteristiche originali dell'assicurazione INAIL

 

La copertura INAIL degli alunni  è prevista a partire dalla scuola primaria e in origine trovava applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (educazione fisica/motoria), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Invece, per il personale scolastico i requisiti in origine erano i seguenti:

1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);

2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa. Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell’infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche.

L’estensione permanente dell’assicurazione INAIL

L’articolo 2 ter del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2025 (convertito con Legge n. 109 del 30/07/2025) ha reso definitiva l’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione. Tale Legge ha reso valido anche per il corrente anno scolastico 2025/26 e per tutti gli anni successivi il Decreto Lavoro (art. 18 Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48) inizialmente valido solo per l’a.s. 2023/24 e poi prorogato per l’a.s. 2024/25.

In base al Decreto Legge 48/2023 e come chiarito dalla circolare INAIL n. 45 del 26/10/2025, gli studenti, i docenti e il personale in servizio sono coperti dalla assicurazione INAIL in tutti gli ambienti dell’istituto scolastico e nello svolgimento di tutte le attività (e non più, come avveniva fino all'a.s. 2022/23, solo in palestra o durante le attività di laboratorio). Per gli alunni restano esclusi gli infortuni in itinere. 

 

 

2. L'ASSICURAZIONE SCOLASTICA INTEGRATIVA

 

Al fine di garantire una maggiore tutela rispetto a quanto previsto dall'assicurazione obbligatoria INAIL, le scuole stipulano assicurazioni integrative per alunni e per il personale.

 

Perché l’assicurazione integrativa?

 

Infatti, il “Decreto Lavoro” e le sue successive modifiche e integrazioni non hanno modificato la portata delle tutele infortunistiche garantite dall’INAIL, in vigore dal 1965, ma ne ha solo esteso l’ambito di applicazione (già in attive in palestra e nei laboratori) a tutte le attività scolastiche. Tale estensione ha, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché:

1) l’unica prestazione erogabile dall’INAIL è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e alla retribuzione del lavoratore: ovviamente, lo studente risulta escluso da tale casistica; inoltre, la pensione di invalidità è erogabile solo in rarissimi casi molto gravi;

2) l’assicurazione INAIL non copre la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per eventuali danni prodotti dagli alunni, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido per culpa in educando;

3) l’assicurazione INAIL non copre gli infortuni in itinere per gli allievi, ma solo per il personale scolastico: come specificato alla lettera f) del comma 2 dell’art 18 del “Decreto Lavoro”, per infortunio in itinere si intende quello occorso “al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, mentre sono esclusi gli alunni.

 

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Istituto, IL PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE È CONDIZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE VISITE GUIDATE E AI VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Si precisa, infine, che, ai sensi delle norme del Codice Civile, l’assicurazione cosiddetta “del capofamiglia” non copre gli infortuni subiti e la RCT quando l’alunno è a scuola.

Al seguente link sono consultabili le precisazioni fornita dell'Agenzia Assicurativa Pluriass Scuola: Precisazioni AGENZIA PLURIASS SCUOLA

 

Le caratteristiche dell'assicurazione integrativa dell'IC Randi

 

Per il quinquennio 2024-2029 il nostro Istituto ha stipulato con l'Agenzia di Assicurazione “Pluriass Scuola Srl”, che rappresenta la Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa, il contratto per l'assicurazione Infortuni/RCT riguardante Alunni e Personale Scolastico.

La polizza prevede per gli alunni e per il personale:

- la copertura degli infortuni personali occorsi durante le attività didattiche;

- La copertura degli infortuni personali occorsi nel tragitto casa-scuola;

- la copertura di danni causati a terzi (la cosidetta RCT, ossia "Responsabilità Civile verso Terzi").

La polizza è consultabile al link seguente: Polizza Assicurativa IC Randi quinquennio 2024-2029

 

 


Documenti allegati:

Permalink: Assicurazione scolasticaData di pubblicazione: 16/10/2024
Tag: Assicurazione scolasticaData ultima modifica: 04/10/2025 12:49:10
Visualizzazioni: 4994 
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