DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' E DELLE AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI
PER ALTRE ATTIVITA'
INDICE DELLA SEZIONE
1. Attività totalmente incompatibili
2. Attività compatibili previa autorizzazione
3. Attività compatibili che non richiedono autorizzazione
4. Attività per enti e società sportive
1. IL REGIME DI ESCLUSIVITA’ E LE ATTIVITÀ TOTALMENTE INCOMPATIBILI
Premessa
La Costituzione della Repubblica Italiana al 1° comma dell’art. 98, prevede che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, pertanto essi devono rendere la propria prestazione lavorativa retribuita soltanto all’Ente pubblico da cui dipendono, ai fini di garantire il rispetto dei principi di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” sanciti dall’art. 97: i dipendenti pubblici non devono disperdere energie in altre attività possano distoglierli dal lavoro per lo stato, mettendone a rischio l’indipendenza e l’imparzialità.
Anche il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha riservato attenzione agli incarichi aggiuntivi dei dipendenti pubblici, disciplinando negli artt. da 60 a 65 i casi di incompatibilità, i limiti, ecc.
La successiva previsione normativa dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, emanata nel contesto della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, ha mitigato il regime delle incompatibilità, fissando, nel contempo, criteri oggettivi per il conferimento di incarichi relativi a specifiche professionalità e introducendo norme per rafforzare la trasparenza (es. Anagrafe delle prestazioni).
Il Testo Unico che disciplina gli incarichi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni attualmente vigente, approvato con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ha fatto confluire la disciplina generale sull’incompatibilità nell’art. 53, che è stato, negli anni, oggetto di diverse modifiche (al testo originario, costituito da 16 commi, sono stati aggiunti i commi 1bis, 3bis, 7bis, 16bis, 16ter).
Occorre, inoltre, segnalare che la materia delle incompatibilità, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, è riservata alla disciplina legislativa, perciò non può essere derogata dalle parti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sintesi delle disposizioni
L’art. 53 dell D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957 per tutti i dipendenti pubblici, ossia l’incompatibilità con:
· cumulo di impieghi pubblici.
· industria
· commercio
· dipendenze da privati
· cariche in società costituite a fini di lucro
La norma, tuttavia, ha previsto specifiche deroghe al principio di esclusività, con la regolamentazione della possibilità di svolgere altri incarichi (art 53, commi da 5 a 13, del D.Lgs 165/2001): per tutte le informazioni in merito si rinvia alla pagina dedicata alla attività compatibili previa autorizzazione.
Disposizioni specifiche per il personale docente
Per quanto riguarda il personale docente, il legislatore, oltre alle norme più generali del pubblico impiego, ha previsto una lex specialis: l’art. 508, commi da 7 a 14, del D.Lgs. 297/1994 stabilisce specifiche previsioni per gli insegnanti. In particolare:
- il comma 7 prevede per tutto il personale della scuola il divieto di cumulo con altri rapporti di impiego pubblico;
- il comma 10, prevede che il personale docente non possa:
- "esercitare attività commerciale, industriale e professionale";
- "assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati";
- "accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato".
Rispetto agli altri dipendenti pubblici, l’art. 508 prevede alcune deroghe significative al principio di esclusività: ai docenti è concessa la possibilità di sostenere lezioni private ad alunni di altro istituto (comma 2) e di esercitare la libera professione che “non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio” (comma 15): per tutte le informazioni in merito, si rinvia alla pagina dedicata alle attività compatibili previa autorizzazione.
Attività vietate
Sono espressamente vietate le attività per le quali l’incompatibilità è prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che disciplina l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi presso le amministrazioni pubbliche.
Inoltre, in relazione a disposizioni specficihe o in a seguito di consolidata giurisprudenza, sono ritenuti incompatibili:
- i contratti di lavoro a chiamata o intermittenti (regolati dal D.lgs. n. 81 del 15/06/2015, attuativo della Legge n. 183 del 10/12/2014, c.d. "Jobs Act"), perché si tratta di lavoro subordinato;
- i contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co) e tutte le attività professionali con collaborazione continuata e non occasionale;
- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore;
- gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge;
- gli incarichi che, per il tipo di attività o per l’oggetto, possono creare nocumento all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fornisce un elenco di attività incompatibili, a seguito di consolidata giurisprudenza in materia:
- insegnante o istruttore presso scuole guida (Consiglio di Stato, sez. II, parere 06.02.1985, n. 302 e sez. VI , sent. 10.08.1989, n. 1080);
- gestione di farmacia (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.1984, n. 737 e 21.11.1996, n. 1629);
- agente di assicurazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 09.08.1981, n. 286 e T.A.R. Sicilia, sez. I, Palermo, 9 maggio 1991, n. 315);
- agente mandatario SIAE (Consiglio di Stato, sez. VI, 09.08.1981, n. 510 e T.A.R. Puglia, sez. I, Lecce, 5.2.1993, n. 38);
- titolarità o gestione di un laboratorio di analisi cliniche (Consiglio di Stato, sez. VI, 03.08.1989, n. 973 e T.A.R. Puglia, sez. II, Bari, 10.11.1993, n. 557);
- attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (è irrilevante se l’impresa sia artigiana secondo la definizione dell’art. 2083 c.c. o rientri nella definizione dell’art. 2082 c.c., in quanto anche nell’impresa artigiana l’attività è organizzata ai fini della produzione (Consiglio di Stato, sez. V, 16.05.1989, n. 297 e sez. VI , 24.09.1993, n. 629);
- odontotecnico (Consiglio di Stato, sez. VI, 28.06.1994, n. 1080);
- medico convenzionato ASL (T.A.R Umbria 16.04.1986, n. 168);
- titolarità di una agenzia di viaggi (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 28.01.1998, n. 25);
- ecc.
Precisazioni sull'attività imprenditoriale agricola
L’attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l’impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente, e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività (ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, “la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”).
Precisazioni sulle società
Riguardo agli incarichi in società costituite a fine di lucro, sulla base di quanto chiarito dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 18 luglio 1997, si precisa che:
- il dipendente pubblico non può essere nominato amministratore, consigliere, sindaco, ecc. (salvo che non si tratti di nomine riservate allo Stato);
- il dipendente può essere socio semplice, cioè titolare di azioni, perché è libero di investire i propri soldi come ritiene più opportuno;
- nel caso di società cooperative (caratterizzate dalla prevalenza, e in alcuni casi dalla esclusività, dei fini mutualistici rispetto a quelli di lucro), è possibile ricoprire incarichi, previa autorizzazione;
- nel caso di società agricole a conduzione familiare, l’attività rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno (spetta all’amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull’attività ordinaria, prima di concedere l'autorizzazione).
Personale in regime di part time non superiore al 50% dell’orario
Ai sensi dell’art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell’orario possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica, essendo assolutamente escluso il cumulo di impieghi) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena decadenza dall’impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del modulo ALLEGATO A all’Ufficio Personale della Segreteria.
Procedura in caso di violazione del divieto
Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell’art. 508, commi da 10 a 14, del D.Lgs. 297/1994, il lavoratore che non osservi i divieti viene diffidato dall’amministrazione di appartenenza a cessare dalla situazione di incompatibilità.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall’impiego.
Qualora, invece, l’impiegato ottemperi alla diffida eliminando l’incompatibilità, nei suoi confronti può avere inizio un procedimento disciplinare per il comportamento posto in essere dal dipendente.
Normativa di riferimento
Art. 508, commi da 7 a 14, del D.Lgs. 297/1994:
“7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore”.
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001:
“1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.”
| Permalink: 1. Le attività incompatibili | Data di pubblicazione: 24/03/2024 |
| Tag: 1. Le attività incompatibili | Data ultima modifica: 21/09/2026 00:02:37 |
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