ANTICIPI, ABBREVIAZIONI E TRATTENIMENTI IN RELAZIONE ALL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
1. ANTICIPO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA
Anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, l’ammissione alla frequenza anticipata dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento è condizionata :
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alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
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alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
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alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
La presentazione delle domande di iscrizione dei bambini anticipatari alla scuola dell'infanzia avviene secondo le medesime modalità valide per gli altri bambini (modello cartaceo predisposto dal Ministero).
Anticipi di iscrizione alla scuola primaria
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, l'anticipo di iscrizione alla scuola primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, in presenza di posti disponibili.
I genitori che richiedono l’anticipo possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
La presentazione delle domande di iscrizione dei bambini anticipatari alla scuola primaria avviene secondo le medesime modalità valide per gli altri bambini (iscrizioni on line su piattaforma ministeriale).
Normativa di riferimento
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Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, art. 2 (scuola dell’infanzia) e art. 6 (scuola primaria);
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Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni.
2. ABBREVIAZIONE DEL PERCORSO TRAMITE ESAME DI IDONEITA’ NEL PRIMO E NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Abbreviazione nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
Nel primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 5 dell' 8 febbraio 2021, per quanti vogliono essere ammessi a un anno di corso successivo a quello che dovrebbero frequentare in base all’età, è possibile sostenere un esame di idoneità entro il 30 giugno dell’anno precedente:
- possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età;
- possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età;
Ad esempio un alunno che compie i sei anni entro il 31 dicembre e che dovrebbe frequentare la prima classe di scuola primaria, può sostenere a giugno un esame di idoneità per iscriversi direttamente alla seconda classe.
Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
Abbreviazione nel secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado)
L'abbreviazione del percorso è possibile anche per il secondo ciclo di istruzione: ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 5 dell' 8 febbraio 2021, per quanti vogliono essere accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, è possibile sostenere un esame di idoneità che deve svolgersi prima ddell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Normativa di riferimento:
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Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
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Decreto Ministeriale n. 5 dell' 8 febbraio 2021, “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione", in particolare artt. 2 e 3 (primo ciclo), art 5 (secondo ciclo).
3. TRATTENIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai sensi della normativa vigente, in via del tutto eccezionale, specifiche deroghe all’obbligo di istruzione possono essere consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da adeguata documentazione che ne attesti la necessità, in due soli casi:
- bambini di sei anni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992;
- bambini di sei anni che sono stati adottati.
La domanda dovrà essere inviata, entro il 30 aprile, dai genitori al Dirigente della scuola dell’Infanzia frequentata dall’alunno/a, corredata dal parere degli specialisti dell’AUSL di riferimento. Dovrà comunque essere effettuata l’iscrizione alla scuola primaria entro i termini stabiliti dalla circolare annuale sulle iscrizioni.
Il Dirigente Scolastico della scuola dell’Infanzia valuta la domanda ricevuta e, entro il 30 giugno decide in merito all’accoglimento della richiesta, comunicando il trattenimento al Sindaco e, nel caso al Dirigente Scolastico della scuola primaria nella quale era stata presentata domanda di iscrizione.
Normativa di riferimento:
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Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii, art. 114, comma 5;
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Atto del Ministro prot. n. 5 del 28.03.2023, Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023;
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Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni.
4. TEMPI PERSONALIZZATI DEL PERCORSO PER GLI ALUNNI NON ITALOFONI SOGGETTI ALL'OBBLIGO
La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungano in Italia ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Normativa di riferimento:
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D.P.R. 394 del 31 agosto 1999: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", art. 45, comma 2.
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Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012: "Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".
Permalink: Obbligo di istruzione: anticipi, abbreviazioni, trattenimenti | Data di pubblicazione: 09/02/2024 |
Tag: Obbligo di istruzione: anticipi, abbreviazioni, trattenimenti | Data ultima modifica: 23/02/2024 12:56:58 |
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