ISTRUZIONE PARENTALE
(cfr. Linee guida trasmesse con Nota MIM prot. n. 6640 del 17/12/2025)
1. PREMESSA
Con la locuzione “istruzione parentale”, altrimenti detta scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, si intende l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori (ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) o da persona da loro delegata. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.
Si tratta di una delle modalità riconosciute dalla normativa per adempiere l’obbligo di istruzione, che riguarda l’istruzione impartita per almeno 10 anni.
Tale obbligo inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale.
Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’obbligo di istruzione si assolve nelle seguenti modalità:
L’istruzione parentale si configura come un diritto costituzionalmente garantito alle famiglie, che, assumendosi direttamente la responsabilità educativa nei confronti dei propri figli, possono provvedere direttamente alla loro istruzione.
Per tutelare il diritto dei minori di ricevere un’istruzione adeguata e di qualità, nel rispetto delle finalità educative previste dall’ordinamento italiano, la piena libertà educativa riconosciuta alle famiglie trova un bilanciamento nella previsione di strumenti di verifica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, consistenti nello svolgimento di un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, che ha lo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
2. INDICAZIONI PER I GENITORI O PER CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:
a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;
b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
3. INDICAZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Dal momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) relativa alla decisione di avvalersi dell’istruzione parentale, la scuola è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione del minore e a mettere in atto tutte le misure funzionali allo scopo, garantendo una corretta gestione amministrativa e un adeguato supporto informativo.
Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione. Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE). Nel caso in cui il progetto didattico-educativo allegato alla comunicazione preventiva risulti significativamente incoerente e non conforme rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, in ottica collaborativa e al fine di garantire il diritto del minore ad un’istruzione di qualità, la scuola vigilante può consigliare le opportune regolazioni.
Il dirigente scolastico provvede, quindi, a informare i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), per iscritto, in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità e partecipazione agli stessi, rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale).
La scuola vigilante provvede a registrare correttamente la scelta effettuata dai genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) nel sistema informativo del Ministero (SIDI).
È lasciata libera scelta ai genitori di individuare l’istituzione scolastica presso cui far svolgere gli esami di idoneità. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami devono aggiornare prontamente l’anagrafe nazionale degli alunni nel SIDI inserendo l’esito dell’esame, per consentire il monitoraggio efficace del percorso educativo e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei soggetti preposti alle opportune verifiche. Si evidenzia che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’esame di idoneità venga svolto in un’istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Parimenti, dopo lo svolgimento dell’esame di idoneità, la scuola sede d’esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.
In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, è onere della scuola vigilante sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al Sindaco del comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.
4. LO SVOLGIMNETO DEGLI ESAMI DI IDONEITA'
Come detto sopra, i minori che assolvono l’obbligo di istruzione avvalendosi dell’istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata devono sostenere annualmente presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. Non è possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d’interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami.
Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218, cui si rimanda per ogni approfondimento, che per comodità si sintetizzano di seguito.
Esami di idoneità a classi del primo ciclo di istruzione
− prova scritta relativa alle competenze linguistiche
− prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
− colloquio
− prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento
− prova scritta di matematica
− prova scritta di inglese
− colloquio pluridisciplinare
Esami di idoneità a classi del secondo ciclo di istruzione
Una volta assolto l’obbligo di istruzione, non è più richiesto lo svolgimento annuale degli esami di idoneità, a meno che uno studente non desideri iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
5. ESAMI CONCLUSIVI DEL CICLO DI ISTRUZIONE E ISTRUZIONE PARENTALE
Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
In luogo dell’esame di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, il minore in istruzione parentale sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio.
Entro il 20 marzo dell’anno di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante. Requisito di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile presso l’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta come sede d’esame.
Esami di maturità
Una volta assolto l’obbligo di istruzione, è possibile sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni, secondo le modalità descritte nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e nelle annuali ordinanze relative alla definizione delle modalità di svolgimento dell’esame.
Si precisa che ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 62/2017 sono ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali non siano in possesso dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Si evidenzia che l’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni è subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili alla Formazione scuola-lavoro (ex PCTO), come definite dal decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226.
Con riferimento a queste ultime, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 226/2024, il consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l’esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, delle attività di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO) e delle attività assimilabili ad esse, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi (devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di maturità) e di competenze acquisite, da comunicare almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare al candidato esterno, con modalità individuate dall’istituzione scolastica. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall’art. 5, comma 2, del D.M. n. 226/2024, il candidato esterno non è ammesso all’esame preliminare.
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Quadro normativo nazionale:
Disposizioni applicative:
Disposizioni per gli esami di idoneità:
Disposizioni per gli esami di stato conclusivi del primo ciclo:
MODULISTICA ALLEGATA
Mod. A - Dichiarazione di avvalersi dell’istruzione parentale
Mod. B - Dichiarazione di ritiro frequenza scolastica per avvalersi dell’istruzione parentale
Mod. C - Domanda per sostenere l’esame di idoneità alla classe successiva
Mod. D - Domanda per sostenere l’esame di fine ciclo in qualità di candidato esterno
Mod. E - Comunicazione al Comune istruzione parentale alunno in obbligo scolastico (da parte della scuola)
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